IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
                         C o m p e t e n z a
 
   1.  E'  attribuita  al  Comitato  tecnico  regionale la competenza
relativa a:
     a)  i  pareri  relativi  a  varianti  parziali  agli   strumenti
urbanistici generali che non incidono sui criteri informatori e sulle
caratteristiche   essenziali  del  piano,  al  di  fuori  delle  aree
classificate come zone territoriali omogenee A, e che riguardano:
     1) parziali modifiche dei  regolamenti  edilizi  e  delle  norme
tecniche di attuazione;
     2)  parziali  modifiche  di  singoli  parametri  urbanistici e/o
edilizi fino al limite del 15 per cento degli stessi;
     3) il mutamento  della  destinazione  d'uso  alle  diverse  zone
territoriali  omogenee  per una percentuale inferiore al 15 per cento
della singola aree;
     4) i mutamenti delle destinazioni di zona fra zona industriale e
artigianale,  all'interno  delle  zone  agricole,  fra   le   diverse
sottozone EI, E2 ed E3;
     5)  i  perimetri delle singole zone omogenee per una percentuale
inferiori al 15 per cento;
     6) le destinazioni di zona per consentire singoli interventi  su
punti limitati dalla zona stessa;
     7)  le  varianti  adottate  ai  sensi  dell'art. 126 della legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61, come aggiunto dalla legge  regionale
5 marzo 1987, n. 11;
     8)  l'approvazione  delle  varianti  agli  strumenti urbanistici
adottate ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
     b) i pareri resi al Presidente  della  Regione  per  l'esercizio
delle competenze di cui all'art. 77, secondo comma legge regionale 27
giugno 1985, n. 61;
     c) i pareri resi alle Ulss ed ai Comuni in ordine alla riduzione
dei vincoli cimiteriali;
     d)  i  pareri  relativi agli strumenti urbanistici attuativi, di
cui al quarto comma, art. 11 della legge regionale 27 giugno 1985, n.
61, come sostituito dall'art. 3 della presente legge.
   2. Il Comitato tecnico regionale demanda alla commissione  tecnica
regionale, sezione urbanistica, il parere relativo a piani o progetti
di sua competenza, qualora lo richiedano almeno due componenti.