IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1 C o m p e t e n z a 1. E' attribuita al Comitato tecnico regionale la competenza relativa a: a) i pareri relativi a varianti parziali agli strumenti urbanistici generali che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del piano, al di fuori delle aree classificate come zone territoriali omogenee A, e che riguardano: 1) parziali modifiche dei regolamenti edilizi e delle norme tecniche di attuazione; 2) parziali modifiche di singoli parametri urbanistici e/o edilizi fino al limite del 15 per cento degli stessi; 3) il mutamento della destinazione d'uso alle diverse zone territoriali omogenee per una percentuale inferiore al 15 per cento della singola aree; 4) i mutamenti delle destinazioni di zona fra zona industriale e artigianale, all'interno delle zone agricole, fra le diverse sottozone EI, E2 ed E3; 5) i perimetri delle singole zone omogenee per una percentuale inferiori al 15 per cento; 6) le destinazioni di zona per consentire singoli interventi su punti limitati dalla zona stessa; 7) le varianti adottate ai sensi dell'art. 126 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come aggiunto dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 11; 8) l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici adottate ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. b) i pareri resi al Presidente della Regione per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 77, secondo comma legge regionale 27 giugno 1985, n. 61; c) i pareri resi alle Ulss ed ai Comuni in ordine alla riduzione dei vincoli cimiteriali; d) i pareri relativi agli strumenti urbanistici attuativi, di cui al quarto comma, art. 11 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come sostituito dall'art. 3 della presente legge. 2. Il Comitato tecnico regionale demanda alla commissione tecnica regionale, sezione urbanistica, il parere relativo a piani o progetti di sua competenza, qualora lo richiedano almeno due componenti.